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Statuto


 

ART.1 - DENOMINAZIONE

E’ costituita una Associazione di Promozione Sociale di cui alla Legge 383/2000, apolitica e apartitica denominata “Associazione per l’Aiuto Ai Giovani Diabetici di Padova – ONLUS – con sigla “A.G.D. PADOVA, “ONLUS”.

 

ART. 2 – SEDE

L’Associazione ha sede in Padova, in via S. Massimo n° 59

 

ART. 3 – DURATA

L’Associazione ha durata illimitata salvo quanto stabilito dall’art. 27 del Codice Civile.

 

ART. 4 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione non ha fini di lucro e si propone i seguenti scopi, nell’ambito dei settori socio-sanitario e della formazione:

  • Promuovere e sviluppare con ogni mezzo la conoscenza del diabete giovanile, al fine di favorirne la diagnosi precoce, la cura efficace e prevenire le complicanze;

  • Sostenere e sviluppare iniziative per garantire adeguate forme di assistenza e di tutela a favore dei giovani diabetici e delle loro famiglie, anche attraverso la sensibilizzazione di organismi politici, sociali sanitari;

  • Realizzare momenti formativi ed educativi per i giovani diabetici e le loro famiglie;

  • Favorire e promuovere  la solidarietà tra le stesse;

  • Promuovere iniziative educative rivolte ai giovani diabetici nella scuola, nello sport, nel lavoro;

  • Sostenere la ricerca scientifica nel campo del diabete giovanile, anche attraverso l’istituzione di borse di studio per ricercatori;

  • Sviluppare il collegamento e la collaborazione con altre realtà associative, anche a livello Regionale e Nazionale.

Per realizzare i propri scopi statutari si precisa che:

  • L’Associazione persegue unicamente finalità di “solidarietà” sociale.

  • Non vengono esercitate altre attività diverse da quelle sopraelencate e ad esse connesse.

  • Non vengono distribuiti utili o avanzi di gestione o fondi o riserve o capitali durante la vita associativa, salvo quelle eventualmente imposte dalla legge.

  • Eventuali utili di esercizio verranno impegnati unicamente per la realizzazione di attività istituzionali. Gli stessi non potranno in alcun modo essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.

  • L’eventuale scioglimento dell’associazione dovrà essere stabilito attraverso un’assemblea straordinaria con la partecipazione di ¾ dei soci. In caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell’associazione i beni che ne residuano dopo la liquidazione saranno devoluti a finalità di utilità sociale

  • Viene utilizzato nella ragione sociale l’acronimo “onlus” (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale).

 

ART. 5  - PATRIMONIO

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da contributi annuali (quote associative) degli associati, dalle elargizioni dei simpatizzanti e dei sostenitori e dai contributi di Enti ed Istituzioni pubbliche e private, ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 383/2000.

 

ART. 6 – MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE

L’adesione all’associazione è aperta alle persone fisiche italiane o straniere ovunque residenti che ne condividono gli scopi. Eventuali persone giuridiche possono essere soci sostenitori ma con espresso divieto di elettorato attivo e passivo.

La qualità di associati si acquisisce previa istanza indirizzata al Consiglio Direttivo dell’Associazione; l’iscrizione si intende perfezionata dopo il versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stesso.

I membri dell’associazione prestano la loro opera in seno alla stessa in forma assolutamente volontaria e gratuita.

 

ART. 7 – ESCLUSIONE E RECESSO

I soci possono essere esclusi  quando il loro comportamento contravvenga lo spirito dell’associazione. La deliberazione dell’esclusione viene presa dall’assemblea a maggioranza semplice, sentito il parere predisposto dal Consiglio Direttivo, che istruisce la pratica, e le eventuali contro deduzioni del socio, avvisato del provvedimento predisposto dal Consiglio almeno un mese prima della discussione assembleare.

Viene inoltre dichiarato decaduto l’associato che non versi per due anni consecutivi la quota associativa, nonostante due solleciti di pagamento che gli verranno inviati a domicilio.

Il socio potrà invece recedere dall’iscrizione con semplice comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Nessun diritto compete ai soci che lasciano l’associazione.

 

ART. 8 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati partecipando all’assemblea esprimono il loro voto in seno alla stessa purché in regola con il pagamento della quota associativa. E’ prevista la possibilità di delega ad altro associato il quale può rappresentare non più di due soci.

 

ART. 9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono previsti i seguenti organi:

  1. L’assemblea degli associati

  2. Il Consiglio Direttivo

  3. Il Presidente

  4. Il Collegio dei revisori dei conti

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. 

 

ART. 10 – ASSEMBLEA

L’assemblea degli associati deve essere riunita almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo su convocazione del Consiglio Direttivo. L’assemblea approva la relazione sull’attività dell’associazione, illustrata nella relazione del Consiglio Direttivo e il bilancio consuntivo e preventivo.

L’assemblea può essere convocata su richiesta inviata al Consiglio Direttivo da almeno il 10% dei soci, i quali ne predispongono l’ordine del giorno.

L’assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, in base al principio maggioritario.

Nomina altresì il consulente tecnico, scelto tra i medici pediatri diabetologi, i revisori dei conti e il tesoriere.

Le votazioni delle cariche elettive saranno effettuate con voto segreto.

Le convocazioni dell’assemblea sono regolate dall’artt. 20 e 21 del C.C.

 

ART. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri comunque compreso fra 5 (cinque) ed 11 (undici) eletti dall’assemblea.

Alle riunioni parteciperà anche il tesoriere con ruolo consuntivo, ma senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo predispone i regolamenti necessari per la regolare vita sociale. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

Si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri.

Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio delibera con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità non prevale il voto del Presidente.

Nel caso in cui un membro del Consiglio non partecipi a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo verrà sostituito in seno allo stesso dal primo dei non eletti, il quale durerà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso.

 

ART. 12 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, egli rappresenta a tutti gli effetti l’Associazione nei confronti di terzi ed ha facoltà di stare in giudizio per la stessa. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente pro-tempore dell’Associazione.

Il Vicepresidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, sostituisce il Presidente a tutti gli effetti nel caso di assenza o di impedimento di questi.

Presidente e Vicepresidente durano in carica quanto il Consiglio Direttivo.

 

ART. 13 – SEGRETARIO, TESORIERE, REVISORI DEI CONTI

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed ha compiti amministrativi; il Tesoriere viene eletto dall’assemblea ed ha compiti di natura finanziaria.

I revisori dei conti sono tre e vengono eletti dall’assemblea; esercitano il controllo amministrativo e contabile sull’attività, sulle scritture contabili e sulla redazione dei bilanci dell’associazione; partecipano al Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Durano in carica tre anni.

 

ART. 14 – BILANCIO

Ogni anno viene presentato il bilancio consuntivo e preventivo, suddiviso in singole voci di entrata e spesa. L’esercizio legale va dal 1 gennaio al 31 dicembre e l’approvazione deve avvenire entro 4 mesi dalla sua chiusura. Il bilancio, accompagnato da una relazione predisposta dal Consiglio Direttivo e da quella del Collegio dei Revisori, i quali verificano anche la regolarità contabile delle scritture, viene presentato all’assemblea per l’approvazione che dovrà avvenire a maggioranza assoluta dei presenti.

Il bilancio consuntivo con gli allegati e il bilancio preventivo saranno depositati presso la sede sociale almeno 15 giorni prima  dell’assemblea, ai fini della consultazione da parte degli associati.

 

ART. 15 – CONVENZIONI

Nel caso sia opportuno stipulare convenzioni con Enti Pubblici o privati il Consiglio Direttivo predisporrà una relazione accompagnatoria che verrà con la convenzione stessa sottoposta all’approvazione da parte dell’assemblea, con la maggioranza dei 2/3 degli associati.

La convenzione viene sottoscritta dal Presidente pro-tempore e spetterà al Consiglio Direttivo individuare le modalità di attuazione.

 

ART. 16 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Per modificare il presente statuto occorre la presenza di almeno il 75% degli associati, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti all’assemblea.

 

ART. 17 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle Leggi vigenti in materia.